Un documento della Commissione UE per comporre le esigenze di maggiore produzione di energia da fonte eolica con quelle di tutela della biodiversità
Eolico e protezione della natura e del paesaggio non sono riusciti a trovare una concreta sintesi. Le valutazioni ambientali non sono spesso all’altezza delle circostanze
La definizione, nell’ambito del bilancio comunitario, del pacchetto Next Generation EU, con le risorse finanziarie del Recovery Fund per la ripartenza e la resilienza delle economie degli Stati europei, deve fare i conti con le strategie e le politiche di protezione della natura che l’Unione Europea ha avviato ormai da oltre 30 anni. La Rete Natura 2000, cioè i Siti che ciascuno Stato membro ha designato come scrigno di biodiversità da tutelare ed incrementare, è un pilastro anche del cosiddetto Green Deal lanciato dalla Commissione guidata da Ursula von der Leyen. L’enorme massa di risorse finanziarie in arrivo potrebbe essere destinata allo sviluppo di iniziative potenzialmente in contrasto con le politiche di protezione della natura. La produzione energetica da fonti rinnovabili è fra queste ed in particolare l’energia prodotta da fonte eolica. In Italia la forte spinta verso l’eolico, assistita da aiuti pubblici a carico dei contribuenti ben oltre ogni ragionevolezza, si è scontrata molto spesso con le tutele imposte dalle Direttive comunitarie per la protezione della natura “Uccelli” ed “Habitat”.
Il documento della Commissione UE
La Commissione UE ha quindi pensato fosse opportuno fornire una linea comune ai Paesi membri per cercare di coniugare le esigenze. Qualche giorno fa è stato pubblicato dalla DG Ambiente della Commissione UE un ponderoso documento guida. Un quadro di riepilogo delle politiche comunitarie per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, uno relativo alle Direttive in materia di Rete Natura 2000 con lo specifico riferimento alla procedura di valutazione di incidenza, mai adeguatamente interpretata ed applicata soprattutto in Italia ed in Puglia in particolare, ed uno di incontro dei primi due. A corredo, una serie di esempi virtuosi nei Paesi UE. Di particolare interesse i capitoli 5 e 6 relativi rispettivamente ai potenziali impatti degli impianti eolici a terra (on shore) ed in mare (off shore). Sui tipi di impatti di questi ultimi, ad esempio, il documento fornisce indicazioni e matrici di valutazione ed afferma che «gli habitat dell’allegato I [della Direttiva “Habitat”] che sono potenzialmente vulnerabili agli effetti dello sviluppo dell’energia eolica offshore includono “Banchi di sabbia che sono sempre leggermente coperti da acqua di mare” [1110], “scogliere” [1170] e praterie di posidonia [1120]. Queste ultime sono a rischio di distruzione fisica diretta e cambiamenti di sedimentazione in regimi idrografici (vedi Bray et al., 2016). A seconda dell’ubicazione del parco eolico e delle relative infrastrutture di trasporto di elettricità, potrebbero essere interessati anche altri habitat o complessi di habitat. Questi includono “estuari” [1130], “distese fangose e distese di sabbia non coperte dall’acqua di mare durante la bassa marea” (1140) e “Grandi insenature e baie poco profonde” [1160]. È improbabile che alcuni habitat marini, come “grotte sommerse o parzialmente sommerse” [8330], possano essere influenzati dagli sviluppi dell’energia eolica offshore».
Per non farsi trovare impreparati
Nelle premesse la Commissione avverte che il documento di orientamento sull’eolico «non è giuridicamente vincolante; il suo unico scopo è fornire informazioni su alcuni aspetti della pertinente legislazione dell’UE. È quindi destinato ad assistere i cittadini, le imprese e nazionali autorità nell’applicazione delle direttive “Uccelli” e “Habitat”. Non pregiudica alcuna futura posizione della Commissione in materia. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente per l’interpretazione autorevole del diritto dell’Unione. Questo documento di orientamento non sostituisce, aggiunge o modifica le disposizioni delle direttive “Uccelli” e “Habitat”; inoltre non dovrebbe essere considerato isolatamente ma utilizzato in combinazione con questa legislazione». Ecco, apprezzeremmo molto se i vari livelli istituzionali, in particolare regionali, competenti in materia di sviluppo di impianti energetici da fonti rinnovabili e di tutela di habitat e di specie naturali, cominciassero a confrontarsi serenamente e ad adottare basi comuni per la valutazione degli impatti e delle incidenze di questi impianti sulle risorse naturali. Questo documento, come altri prodotti dalla Commissione, altrettanto importanti, sull’applicazione della Direttiva “Habitat” ed in particolare sulla valutazione degli impatti cumulativi, sono a disposizione di tutti. Ignorarli significherebbe continuare pervicacemente nell’esercizio tutto nostrano dell’impreparazione e dell’approssimazione nella gestione delle indispensabili risorse finanziarie comunitarie. Ora più che mai.
Fabio Modesti
Ok ritengo siano ottime raccomandazioni rivolte alle strutture tecniche regionali e in particolare seguono un principio fondamentale in campo ambientale quello di precauzione. A. Paglionico