Corriere del Mezzogiorno del 01 ottobre 2022, pagg. 1, 8
di Fabio Modesti
Se il PNRR è blindato e modificarlo sarebbe un rischio, ma il regolamento comunitario che ne disciplina l’attuazione prevede questa possibilità, la giustizia amministrativa italiana interviene a rilevare alcune storture e forzature. Una di queste riguarda lo sviluppo dato all’agrifotovoltaico (o agrivoltaico) che altro non è se non una “subspecie” di fotovoltaico, soggetto quindi alle stesse norme di compatibilità paesaggistica ed ambientale del suo genitore. È quel che stabilisce la terza sezione del Tar Puglia di Lecce in una recente sentenza. A rivolgersi ai giudici amministrativi salentini una società che ha proposto la realizzazione in agro di Brindisi di un impianto fotovoltaico a terra, con contestuale attività agricola, di potenza 5,92 MW ed estensione di circa 15 ettari. A luglio del 2021 la Provincia di Brindisi ha comunicato alla società, a seguito della conclusione della conferenza dei servizi, il non accoglimento della proposta progettuale ritenendo «non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto»in relazione alla tutela del paesaggio ed all’utilizzo delle aree agricole. Nella sentenza il Collegio afferma, tra l’altro, che «la circostanza che il P.N.I.E.C. e il P.N.R.R. abbiano riconosciuto all’agrivoltaico un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, non esclude che ne sia valutata la sostenibilità ambientale e i pregiudizi all’agricoltura, dato che l’implementazione di “sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l’utilizzo dei terreni dedicati all’agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte […]”, non può ragionevolmente comportare il depauperamento e la distruzione di superfici agrarie fertili e votate a colture come quelle che l’Ente regionale ha ritenuto di qualità e identitarie». Ancora una volta le amministrazioni che si sono espresse sull’incompatibilità ambientale dell’impianto hanno utilizzato lo strumento per ora più efficace per farlo e cioè il Piano paesaggistico regionale (Pptr). Lo stesso Tar riconosce che le motivazioni del provvedimento sono del tutto ragionevoli e ben formulate e che quel che stabilisce il Pptr nelle linee guida per la localizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili vale anche per la tipologia dell’agrivoltaico, appunto “subspecie” di fotovoltaico. La sentenza va in senso diverso da altre assunte sempre dal Tar Lecce e dal Tar Bari ma solo perché in quei casi i provvedimenti di diniego erano carenti di istruttorie e di motivazioni. Probabilmente la sentenza sarà appellata al Consiglio di Stato epperò dimostra ancora una volta che nei giudizi amministrativi, e non solo, la tutela del paesaggio e degli ecosistemi non sempre coincide con la tutela ambientale lato sensu e, quindi, con lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili fuori da quelle regole. Conflitto che le recenti modifiche all’articolo 9 della Costituzione hanno alimentato anziché risolvere.