In copertina, torre eolica nei pressi di Gravina in Puglia (BA) – foto ©Fabio Modesti
di Fabio Modesti
Nei procedimenti per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ad impianti per la produzione di energia da fonte eolica a terra, la cui competenza è della Regione (fino a 30MW), l’atto che conta ai fini di un’eventuale ricorso giurisdizionale in sede amministrativa (TAR, Consiglio di Stato) è la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. Chi vuole ricorrere ai giudici amministrativi deve, pertanto, impugnare quel provvedimento e non il verbale finale della conferenza dei servizi al termine della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).
La decisione è del Consiglio di Stato, quarta Sezione, assunta nello scorso mese di aprile. La questione riguardava il diniego al rilascio del PAUR espresso dalla Città Metropolitana di Bari nei confronti di una società proponente un impianto eolico denominato “Pavone”, con relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, con potenza nominale complessiva di 30MW, nel territorio di Gravina in Puglia (BA). Secondo i giudici di Palazzo Spada «nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi è costituita dalla determina n. 271 (in realtà n. 217 n.d.r.) del 12 gennaio 2024 e non già dal verbale della seduta della conferenza di servizi del 27 novembre 2023». Infatti il TAR Puglia aveva condiviso l’eccezione sollevata dalla Regione Puglia, pure costituita in giudizio, con la quale si riteneva che la società ricorrente avrebbe dovuto impugnare il verbale conclusivo della conferenza di servizi considerato un atto autonomamente impugnabile in sede di rilascio del PAUR, dichiarando inammissibile il ricorso.
Il Consiglio di Stato ha invece ribaltato la decisione dei giudici amministrativi pugliesi affermando che «dal punto di vista formale, è la stessa amministrazione che qualifica la determina n. 271 (217 n.d.r.) del 2024 come determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, mentre, dal punto di vista sostanziale, è solo tale determina che contiene le motivazioni del diniego al rilascio dei titoli richiesti e, pertanto, solo tale atto può essere qualificato come “determinazione motivata” ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente. Il verbale della seduta del 27 novembre 2023, invece, si limita a riassumere i contributi degli enti e le osservazioni dei tecnici della società».
Ora la questione torna al TAR Puglia che dovrà decidere nel merito della questione.

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