Editoriale Corriere del Mezzogiorno – Puglia del 21 maggio 2024
In copertina, parcheggio selvaggio nel Parco regionale di Isola di S. Andrea-Litorale di Punta Pizzo a Gallipoli (LE) – foto ©Maurizio Manna
di Fabio Modesti
Ancora una volta il Consiglio regionale pugliese ha approvato all’unanimità (presenti i consiglieri di tutti i gruppi) una norma a forte rischio di incostituzionalità. L’emendamento, poi diventato norma di integrazione della legge regionale sulle aree protette, è stato presentato nell’ultima seduta dell’Assemblea regionale dal consigliere PD Paolo Campo per risolvere la questione dei parcheggi nelle aree protette regionali (in particolare nel parco regionale di Punta pizzo-Isola di S. Andrea a Gallipoli). Ed è entrato in un testo di legge totalmente estraneo all’argomento ossia il riconoscimento di debiti fuori bilancio. La norma stabilisce che gli enti di gestione delle aree protette regionali approvino “piani per il parco stralcio” in attesa della predisposizione ed approvazione del piano per il parco vero e proprio. Il piano stralcio dovrà riguardare però solo il settore della mobilità, individuando le aree di sosta stagionali e provvisorie ad uso pubblico. Un piano stralcio molto “sui generis” perché, contrariamente a quanto previsto per i piani per i parchi dalla legge quadro nazionale del 1991 sulle aree protette, non sostituisce gli strumenti urbanistici comunali e non ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi in esso previsti. Se quindi non ha gli stessi contenuti del piano per il parco di cui dovrebbe essere “stralcio”, che cos’è? Sembra un esercizio di non pianificazione con l’intento di aggirare la norma che, nelle leggi istitutive di tutti i parchi in Italia, impediscono il transito di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria. Né si comprende qual è l’iter per la formazione del piano stralcio e così per la sua modifica, né qual è la sua validità temporale scaduta la quale deve essere aggiornato. Dopo aver approvato la legge n. 19/2023 che ha consentito nella scorsa stagione balneare di attrezzare parcheggi senza le obbligatorie procedure di valutazione e di autorizzazione ambientali, pur sapendo della sua incostituzionalità confermata puntualmente dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 82 del 10 maggio scorso, si ritenta sperando di essere più fortunati. Ma le criticità di legittimità di questa norma dei “piani stralcio” per i parchi naturali sembrano abbastanza definite perché essa appare del tutto in contrasto con quanto prevede la disciplina nazionale sulle aree protette dalla quale le Regioni non possono discostarsi senza incorrere in un abbassamento del livello di tutela ambientale. Ma i balneari premono anche su questo e le pressioni sono trasversali.