Al momento stai visualizzando Rinnovabili, decreto aree idonee ora più ragionevole

Rinnovabili, decreto aree idonee ora più ragionevole

Reading Time: 3 minutes

In copertina, fenicotteri rosa (Phoenicopterus roseus Pallas) in volo davanti ad un impianto eolico in Sardegna – foto ©Gruppo di Intervento Giuridico

di Fabio Modesti

Il braccio di ferro sul decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) che stabilisce i criteri per l’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Fer), sembra si sia concluso. La bozza di provvedimento condiviso dalle Regioni coordinate dalla Sardegna, è sicuramente più ragionevole (o forse meno irragionevole) di quella circolata qualche settimana fa. Merito va dato all’impegno dell’attuale Presidente della Regione autonoma della Sardegna, Alessandra Todde, che sulla questione ha puntato i piedi e mantenuto la linea. Una linea, a detta della stessa Todde, cui hanno aderito dieci altre Regioni tra cui la Puglia, Regione che ha già raggiunto la percentuale assegnata di produzione energetica da eolico. La massa critica, quindi, ha fruttato un atteggiamento molto più dialogante da parte del Ministero guidato da Pichetto Fratin.

Stando al testo che abbiamo potuto consultare, uno dei punti salienti è la responsabilità in capo alle Regioni di individuare, coinvolgendo gli enti locali, le superfici e le aree idonee, le superfici e le aree non idonee, le superfici e le aree ordinarie e le aree in cui è vietata l’installazione di fotovoltaico a terra a seguito del decreto-legge voluto dal Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida. Ed ancora, per determinare la ripartizione tra le Regioni della potenza di rinnovabili da installare per il conseguimento «dell’obiettivo di potenza complessiva da traguardare al 2030», si dovrà tener conto del «cento per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della Regione o provincia autonoma […]». Nella bozza precedente vi era il riferimento al 40% della potenza nominale off-shore installata.

«Per l’individuazione delle aree idonee – recita il decreto – le Regioni tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa». Questo è uno dei punti chiave del decreto ottenuto dalle Regioni dopo aspro confronto. Così come di particolare rilevanza è il successivo punto che recita «possono essere considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le Regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri. Per i rifacimenti degli impianti in esercizio non sono applicate le norme previste nel precedente periodo. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell’applicazione del presente comma deve essere contemperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell’articolo 2 del presente decreto». Quest’ultimo periodo può dare adito ad interpretazioni fortemente impattanti per le aree tutelate paesaggisticamente ma meglio così che niente.

©Riproduzione riservata – È vietata l’utilizzazione di testi ed immagini di questo blog per allenare intelligenza artificiale

Lascia un commento