La Regione Puglia torna sui suoi passi e corregge il testo di un regolamento che avrebbe potuto creare, consentendo impianti a fune indiscriminati, non pochi problemi ai Siti Natura 2000 tutelati dalle direttiva UE ed attivare una probabile procedura di infrazione ● La questione fu sollevata dalla trasmissione “EcoRama” di Telerama
In copertina, coppia di Cicogna nera (Ciconia nigra) nel Parco regionale di Gallipoli Cognato in Basilicata
di Fabio Modesti
La Regione Puglia corregge il tiro e corregge pure il testo di uno schema di Regolamento adottato dalla Giunta regionale a febbraio scorso e pubblicato sul bollettino ufficiale del 3 marzo con cui si voleva modificare il precedente regolamento regionale del 2008 che stabiliva la disciplina di tutela dei Siti Natura 2000 (Zone Speciali di Conservazione – Z.S.C. – e Zone di Protezione Speciale – Z.P.S. -). La modifica principale consisteva nel rendere possibili in tali zone «impianti a fune destinati ad attività ricreative nelle aree protette nazionali per i quali, previo esperimento della procedura di valutazione di incidenza secondo le vigenti Linee Guida nazionali e previa individuazione di opportune misure di mitigazione, sia regolamentato l’utilizzo ai sensi dell’articolo 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)». Il rischio che una norma così concepita potesse determinare problemi nella tutela dei Siti Natura 2000 ed una probabile apertura di procedura di infrazione da parte della Commissione UE era stato evidenziato nella trasmissione Ecorama dell’emittente televisiva Telerama del 22 febbraio scorso. D’altra parte resta oscuro il perché nel testo normativo ci si sia voluti riferire alla disciplina delle aree protette nazionali di competenza esclusiva dello Stato, con il rischio di innescare anche un contenzioso costituzionale con il governo. La sensazione era che ci fossero molte spinte provenienti soprattutto da operatori economici turistici delle aree protette nazionali pugliesi per allentare le misure di conservazione rendendo possibile la realizzazione di impianti a fune “per il divertimento e per scopi ricreativi”. Per fortuna il testo adottato dalla Giunta regionale a febbraio scorso è tornato all’attenzione dell’esecutivo regionale per l’approvazione definitiva ma, questa volta, emendato. Infatti nel testo definitivo del regolamento n. 8/2025 approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul bollettino ufficiale il 13 agosto scorso, si legge che «le uniche tipologie di impianti a fune che non ricadono nel divieto e possono essere realizzate, previa valutazione di incidenza ed espressa regolamentazione dell’area protetta, sono quelle che non prevedono un movimento controllato della fune, quali zip line e ponti tibetani». Insomma, niente funivie, seggiovie e cabinovie nei Siti Natura 2000 pugliesi (e quindi anche nelle aree protette nazionali) ma la sola possibilità di realizzare strutture tipo “volo dell’angelo” (zip line) che, comunque, possono arrecare non poco disturbo all’avifauna selvatica protetta dalla direttiva UE “Uccelli” soprattutto nei periodi di corteggiamento e di riproduzione.

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