Per il Tar Puglia nelle conferenze dei servizi decisorie il peso delle amministrazioni di tutela ambientale e paesaggistica è più rilevante di quello delle altre ● Annullata l’autorizzazione ad un impianto di biometano a Terlizzi (BA)
In copertina, l’area cerchiata in rosso è quella proposta per l’impianto di biometano. In blu il tracciato del Tratturello Via Appia – fonte: cartografia Piano Paesaggistico Territoriale regione Puglia – Pptr
di Fabio Modesti
La Regione Puglia ha autorizzato nel 2023 un impianto per la produzione di biometano in piena area agricola nel territorio del Comune di Terlizzi. Ma quel territorio è caratterizzato soprattutto dalla presenza della via Traiana identificato e tutelato dal Piano paesaggistico regionale (Pptr) come “Tratturello Via Appia” ed il Comune di Terlizzi, con alcune associazioni di protezione ambientale, ha impugnato l’Autorizzazione Unica dell’aprile 2023 dinanzi al Tar Puglia sollevando, oltre a motivi di ordine paesaggistico ed ambientale contrari alla realizzazione di quell’impianto, anche una questione relativa alla sua non autorizzabilità mediante procedure semplificate perché il metano prodotto non sarebbe stato utilizzato per produrre energia elettrica ma sarebbe stato veicolato attraverso il metanodotto Snam. Della vicenda ce ne siamo già occupati a giugno del 2023.
Il Tar Puglia, seconda sezione presieduta da Gianmario Palliggiano e da Danilo Cortellessa, con componente estensore Carlo Dibello, ha invece puntato, nella sentenza di accoglimento del ricorso del Comune di Terlizzi, assistito dall’avvocato Beppe Macchione, su una questione importante che da tempo assedia funzionari ed amministratori, ad esempio, delle aree protette dove le misure di tutela ambientale e paesaggistica dovrebbero essere invalicabili ed invece, attraverso lo strumento delle conferenze dei servizi, vengono ignorate per consentire la realizzazione di strutture ed infrastrutture che non sarebbero autorizzabili.

Sostiene infatti il Tar che «dalla lettura degli atti emerge, infatti, che l’impianto di digestione anaerobica progettato dalla controinteressata è destinato ad essere ospitato in una zona agricola di elevato pregio paesaggistico, archeologico e “rurale”; vieppiù qualificata anche “area contermine” a quella direttamente impegnata da vincolo archeologico e culturale (tratturello n.94 via Traiana), nonché di riconosciuto e consolidato valore identitario per le comunità del territorio. A tanto deve aggiungersi che si tratta di impianto di imponenti dimensioni tanto da occupare una superficie complessiva di oltre 4 ettari (46.000 mq), con un impegno di strutture di vario genere e dimensione, tra le quali 15 vasche circolari con un diametro variabile tra i 30 e i 40 metri ed un’altezza fuori terra che, nella originaria configurazione era di circa 8 metri e che, nella configurazione di layout definitivamente approvata, raggiunge comunque la ragguardevole altezza di circa 8/9 metri».
Ed ancora, «non a caso la Soprintendenza territorialmente competente, dopo un primo pronunciamento sfavorevole del 25 gennaio 2022, ha confermato, il 30 settembre 2022 il suo parere contrario pur dopo le misure di mitigazione proposte dalla controinteressata. L’ “area contermine” è peraltro in questo caso identificata da un buffer di circa 700 metri (14 ml x 50 ml, come da parametri di cui al d.m. 10 settembre 2010, art.14.9, lett.c), lì dove il bene tutelato a mente del d.lgs. 42 del 2004 – il tratturello n. 94 denominato “via Traiana”, bene archeologico sottoposto a tutela giusta decreto ministeriale 22 dicembre 1983 – si trova a meno di 500 metri dal sito della installazione. E’ poi la stessa disciplina urbanistica del sito a dare conto del grado e del livello di tutele e di salvaguardia ad esso attribuito dall’organo pianificatore comunale (a più riprese), con il conforto della stessa Regione Puglia; si tratta infatti di una “Zona E2 di “salvaguardia dell’interesse archeologico” e di “tutela dei manufatti edilizi diffusi nel territorio extraurbano”. Emerge che in tutta l’area risultano presenti casini, ville rustiche, cisterne in pietra, insediamenti rurali, tutti testimonianze culturali della cultura agraria e rurale stratificatasi nel corso di lunghi secoli. Appare significativo che la Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con nota prot. n. 10616 del 30 settembre 2022 abbia confermato il proprio parere negativo già espresso nella precedente nota prot. n. 778 del 25 gennaio 2022 “richiedendo quale soluzione alternativa la delocalizzazione dell’intervento in un’area maggiormente distante dalla via Traiana, il cui accesso diretto possa avvenire da strade già idonee ad accogliere il traffico veicolare che la funzionalità dell’impianto richiede, senza necessità di intervenire su strade rurali di sezioni ridotte caratterizzate dalla delimitazione con muretti a secco e testimonianze dell’architettura locale”. Le caratteristiche dimensionali imponenti dell’impianto rendono dunque avvertito l’interprete circa la necessità del parere della Soprintendenza e, soprattutto, la necessità che l’Autorità decidente all’interno del modulo conferenziale disattendesse motivatamente il contenuto delle posizioni contrarie».
Anche il Comune di Terlizzi il 16 settembre 2022 si era espresso contro l’intervento con la delibera del Consiglio comunale n. 48 con la quale dava atto «che l’impianto in oggetto è regolato dall’articolo 8-bis del D.Lgs. n. 28/2011 ed è volto alla produzione di biometano alimentato da fonti rinnovabili e non per la produzione di energia elettrica; di revocare la Delibera Consiliare n. 1 del 24/01/2022 per le parti in contrasto con la presente deliberazione e per le parti assunte sulla base di presupposti erronei, difetto di istruttoria a riguardo del progetto presentato e pareri necessari mancanti;…dare atto che l’impianto proposto è in contrasto con le NTA del PRG vigente nel Comune di Terlizzi che hanno recepito strutturalmente le prescrizioni derivanti dal PCT e che pertanto necessità di variante puntuale al PRG vigente; non approvare la variante al PRG…”». A fronte di questi pareri non favorevoli all’impianto, la Regione Puglia ha concluso la conferenza dei servizi decisoria valutando prevalenti le posizioni favorevoli e concludendo in tal senso.
Ma il Tar tira le orecchie alla Regione Puglia ricordando che la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 5. della legge n. 241 del 1990 culmina nell’adozione di una determinazione motivata di conclusione positiva adottata sulla base delle posizioni prevalentemente espresse. Tuttavia «il criterio delle posizioni prevalenti, che la legge non chiarisce nei suoi contenuti, implica un’attenta analisi degli interessi pubblici coinvolti dal procedimento. Il responsabile del procedimento dell’Amministrazione procedente, infatti, dovrà, sin dall’indizione della conferenza (in modo da renderli contestabili), correttamente individuare i criteri di ponderazione delle posizioni delle Amministrazioni interpellate in ragione della rilevanza degli interessi pubblici dalle medesime tutelati, onde attribuire un peso specifico alle determinazioni espresse in seno alla conferenza di servizi che sia proporzionato alla rilevanza degli interessi coinvolti». «Ne discende – afferma il Tar Puglia – che la mancata indicazione dei predetti criteri ingenera, dunque, l’illegittimità della decisione finale per carenza di motivazione nella parte in cui considera il voto di un’Amministrazione prevalente su quello delle altre senza la specificazione preventiva delle ragioni».
Ed ancora, «l’elemento dirimente sarà costituito in questa prospettiva non dalla maggioranza numerica ma dalla specifica rilevanza dei voti espressi, atteso che la regola operativa incentrata sull’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi “sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti” di cui all’articolo 14-ter, comma 7 della legge 241 del 1990 non si ispira a un criterio di carattere meramente quantitativo, ma è intesa a fissare l’esigenza, tipica del modulo decisorio de quo incentrato sulla valutazione contestuale e condivisa degli interessi pubblici coinvolti, di superare un metodo di gestione solitaria e frammentaria del procedimento e degli interessi pubblici sottesi, sulla scorta di un apprezzamento congiunto degli stessi, indipendentemente dalla relativa imputazione soggettiva, la cui sintesi viene demandata sulla base appunto delle posizioni prevalenti emerse in seno alla Conferenza al responsabile del procedimento».

©Riproduzione riservata – È vietata l’utilizzazione di testi ed immagini di questo blog per allenare intelligenza artificiale