In copertina, il Monumento naturale e Sito Natura 2000 “Giardino di Ninfa” (Sermoneta – LT) – foto ©Fabio Modesti
di Fabio Modesti
La Corte costituzionale è stata chiamata ad esprimersi in merito al ricorso presentato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri che ha chiesto di dichiarare illegittima una norma contenuta nella legge regionale della Toscana n. 50 del 2025 con la quale si è stabilito che per interventi realizzati nei siti Natura 2000 senza la preventiva sottoposizione alla valutazione di incidenza ambientale o in difformità da essa, l’autorità competente può disporre il ripristino dello stato dei luoghi, previa eventuale sospensione dei lavori. La norma impugnata ha sostituito quella precedente, contenuta nella legge regionale n. 30 del 2015, con la quale, invece, il ripristino dello stato dei luoghi e la sospensione dei lavori erano obbligatori. Il governo di centro-destra guidato da Giorgia Meloni, ha quindi sostenuto nel ricorso alla Consulta che la nuova norma determinerebbe un abbassamento del livello di tutela ambientale garantito dalla normativa statale e dell’UE, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
La Corte costituzionale, contrariamente a quanto richiesto dal governo, ha dichiarato la legittimità della norma della Regione Toscana con una recente sentenza nella quale, premettendo che la tutela dell’ambiente rientra nella competenza esclusiva dello Stato che può fissare standard minimi di protezione inderogabili dalla legislazione regionale, ha evidenziato che «la disposizione censurata non contraddice, ma conferma la natura intrinsecamente preventiva della valutazione di incidenza ambientale, così come delineata in ambito europeo e interno quale standard minimo per salvaguardare gli habitat protetti. Inoltre, non avendo il legislatore statale disciplinato gli interventi realizzati nelle aree tutelate in assenza di tale imprescindibile valutazione, le disposizioni regionali possono intervenire a regolamentare le conseguenze di tale omissione, disponendo in tali casi l’eventuale sospensione dei lavori».
Si è così verificato un corto circuito nell’intervento del governo che ha impugnato una disposizione regionale con la quale comunque si stabilisce la possibilità di un intervento rilevante dell’autorità competente alla gestione del Sito Natura 2000 a fronte dell’assenza di una disciplina in tal senso a livello nazionale ed europeo.
Il problema è, semmai, che questa facoltà (ordinare la riduzione in pristino dei luoghi e sospendere i lavori) non viene esercitata in linea generale dalle Regioni cui è affidata la gestione di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), i due istituti di tutela derivanti dalle direttive “Habitat” e “Uccelli”. Ancor di più, alcune Regioni, come la Puglia, non hanno una disciplina di legge per i Siti Natura 2000 avendo scelto la forma del regolamento nel quale non è possibile inserire una norma così penetrante. Ed i Siti Natura 2000 vengono fatti oggetto di aggressioni, a volte anche autorizzate, con valutazioni di incidenza effettuate da Comuni o Province del tutto privi delle minime professionalità necessarie.

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