Il TAR Abruzzo sostiene che la valutazione di incidenza postuma è illegittima ● L’attuazione della direttiva Habitat è nella confusione più assoluta
In copertina, tre rondini (Hirundo rustica) sul filo – foto ©Fabio Modesti
di Fabio Modesti
Dice il Tribunale Amministrativo Regionale d’Abruzzo, in una sentenza pubblicata recentemente, che la procedura di Valutazione di Incidenza, una delle forme di tutela della biodiversità animale e vegetale con cui la direttiva UE 92/43 tutela gli habitat naturali e seminaturali a livello continentale, «è intrinsecamente preventiva, perché ha la funzione di salvaguardare le matrici ambientali, la fauna e la flora dell’area protetta dagli effetti negativi di un intervento antropico e non può che essere condotta prima che l’intervento abbia inizio perché solo l’accertamento ex ante della condizione degli ecosistemi permette di stabilire se l’intervento programmato può avere su di essi effetti negativi». La questione di cui si è occupato il TAR Abruzzo riguarda la realizzazione di “attività di escursioni con barca con fondo trasparente nel Lago di Capo d’Acqua” con una rampa di accesso (scalette e rampa per disabili) mediante apposizione di strutture in legno, zona ricezione clienti e info point, con posizionamento di struttura in legno mobile con ruote, area picnic, relax e solarium con arredi in legno e attracco galleggiante. Il tutto nell’omonima Zona di Protezione Speciale (ZPS), designata tale per la rilevante presenza di specie di uccelli selvatici tutelati a livello europeo, peraltro ricompresa nel parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Sul progetto l’Ente parco si era espresso in un primo momento favorevolmente nella procedura di Valutazione di Incidenza prescrivendo però un attento preventivo monitoraggio «delle principali variabili naturali in particolare delle nidificazioni da concordare nei modi e nei tempi di esecuzione con questo Ente Parco allo scopo di consentire il necessario confronto tra la situazione precedente l’avvio delle attività e quella a regime». Ma la società proponente l’intervento, prima che il Comune di Capestrano (AQ – competente territorialmente) si esprimesse sullo studio preliminare di Valutazione di Incidenza e che l’Ente parco rilasciasse il nulla osta, aveva già già eseguito il taglio di vegetazione e realizzato il pontile di attracco sulle sponde del lago. Nonostante ciò, l’Ente parco ha invitato la società a presentare uno studio di Valutazione di Incidenza “postuma” poi approvato dal Comune e dall’Ente parco che ha rilasciato anche il nulla osta.
Il ricorso al TAR affinché tali provvedimenti fossero dichiarati illegittimi è stato presentato da Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) e S.O.A. (Stazione Ornitologica Abruzzese) O.N.L.U.S. Ed il TAR Abruzzo li ha effettivamente dichiarati illegittimi sia con le motivazioni che abbiamo riportato all’inizio di questo articolo sia perché «la decisione dell’Ente Parco di acquisire una “Valutazione di Incidenza postuma” per sanare l’anomalia, si pone chiaramente in contrasto con l’autovincolo assunto dall’Ente con la prescrizione del monitoraggio preventivo quale condizione del rilascio del nulla osta». Ma non solo. La direttiva Habitat, il d.P.R. n. 357/1997 – che ha recepito la direttiva nell’ordinamento italiano – e le linee guida nazionali per la valutazione di incidenza – afferma il TAR Abruzzo – «prescrivono che le Autorità delegate alla Valutazione di Incidenza devono essere in possesso delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura di valutazione […], compreso il livello di screening e vietano la delega di dette competenze a strutture non adeguatamente formate a livello tecnico-scientifico. Il funzionario che ha adottato la determinazione comunale ha il titolo di architetto e dispone quindi di competenze tecniche diverse da quelle scientifiche in materia di habitat naturali richieste all’Autorità competente in materia di valutazione di incidenza ambientale […] punto 1.9 “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza”. Non è possibile desumere argomenti a contrario nel provvedimento comunale dal quale non emerge un esame critico, con metodo scientifico, dello studio di incidenza presentato dalla proponente, ma solo un formale richiamo ai contenuti e alle conclusioni dello studio, pedissequamente trascritti, e un altrettanto formale rinvio all’illegittimo parere favorevole dell’Ente Parco». Vedremo se il Consiglio di Stato sarà chiamato ad esprimersi definitivamente sulla questione.

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