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Paesaggio, nessuno sconto per le rinnovabili

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In copertina, lager fotovoltaico – foto ©Adrian Moss-Italia Nostra

di Fabio Modesti

V’è da dire che la società proponente dell’intervento ha presentato il progetto nel 2021 al Ministero dell’Ambiente e che, in seguito all’apposizione di un vincolo paesaggistico su alcune aree nelle quali lo stesso intervento doveva essere sviluppato, ha proposto alcune varianti di adeguamento riguardanti la modifica delle opere di connessione dell’impianto proprio a seguito dell’apposizione del vincolo da parte del MIC. Lo stesso MIC aveva espresso parere negativo sull’intero progetto mantenendo tale parere anche in presenza delle varianti. Il MIC, attraverso la Soprintendenza competente in sede di conferenza dei servizi nel procedimento VIA, infatti, aveva ritenuto che «la documentazione complessivamente presentata dal Proponente non considera mai le interferenze delle opere con i Decreti di Vincolo di Latera e dell’Arrone e, pertanto, l’analisi di compatibilità e conformità predisposte dal Proponente e la Relazione Paesaggistica non possono essere considerate esaustive e coerenti al quadro delle tutele» e che «l’errato presupposto di assenza di vincoli nelle aree interessate dalle opere previste del Proponente, oltre a non avere consentito di svolgere opportunamente le verifiche di conformità e di compatibilità paesaggistica in relazione alle prescrizioni e alle indicazioni contenute nei Decreti di Vincolo sia una grave carenza nell’apparato analitico-valutativo e progettuale alla base del Progetto, evidente nella documentazione presentata».

Quanto al richiesto riconoscimento del silenzio-assenso del MIC maturato nel procedimento, dopo che la Commissione tecnica per la VIA del Ministero dell’Ambiente aveva rettificato il proprio parere per mera correzione di errore materiale, il TAR esclude che tale evenienza possa essere invocata perché «al riguardo, va infatti rilevato che il parere sostitutivo si è limitato a espungere dal dispositivo l’erroneo riferimento alla stazione elettrica di Tessennano, tenuto conto che nel parere della Commissione è stata correttamente valutata la localizzazione della stazione elettrica ricadente nel Comune di Valentano. Lo stesso MIC ha espresso il proprio parere tenendo specificamente conto dello “spostamento della Sottostazione Utente dal Comune di Tessennano al Comune di Valentano”. Il nuovo parere è da intendere, pertanto, come mera rettifica del precedente, e come tale non chiamava il MIC a un nuovo esercizio del potere». Ma sul punto il TAR Lazio aggiunge un carico: «la Sezione ha già precisato (da ultimo, cfr. sentenza 22.1.2026, n. 1293) cheall’ammissibilità del silenzio-assenso osta la previsione dell’art. 17-bis, co. 4, legge n. 241/90, secondo cui “Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi”. Infatti, l’esigenza, nell’ambito della disciplina recata dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, di una valutazione appropriata, nonché di una decisione che comprenda la conclusione motivata del procedimento, di cui devono essere prontamente informati il pubblico e le autorità interessate dal progetto, attesta, senza che possano sussistere ragioni di perplessità, la necessità che il procedimento di valutazione di impatto ambientale, che espressamente include le considerazioni attinenti alla protezione del patrimonio culturale e del paesaggio, si concluda con un provvedimento espresso, con conseguente applicabilità dell’art. 17-bis, co. 4”».

La zona, vicina al lago di Bolsena, oggetto del progetto di insediamento di un impianto fotovoltaico – fonte Google Earth

Di rilievo, inoltre, è il chiarimento fornito in merito al rapporto tra aree idonee e tutela del paesaggio: il TAR ha precisato che la qualificazione di un’area come “idonea” non comporta alcuna automatica assentibilità dell’intervento e non esclude la necessità di una valutazione paesaggistica puntuale, anche con riferimento alle fasce di prossimità ai beni tutelati. Nel caso oggetto della sentenza, il progetto interferiva in misura significativa con aree sottoposte a tutela e con le relative fasce di contesto, circostanza che avrebbe richiesto un adeguato aggiornamento della documentazione progettuale alla luce dei vincoli sopravvenuti. Secondo il giudice, tale aggiornamento non è stato effettuato in modo coerente, rendendo legittimo il parere negativo espresso dall’amministrazione.

Peraltro il TAR Lazio evidenzia come «infondata è la censura secondo cui l’Amministrazione avrebbe ragionato come se l’articolo 20 del D.lgs. 199/2021 avesse introdotto una fascia di rispetto dai beni tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 entro la quale sarebbe preclusa l’installazione di impianti fotovoltaici. Il MIC ha, infatti, semplicemente rilevato chela configurazione finale delle opere complessivamente in progetto, a seguito delle integrazioni documentali prodotte dal Proponente, interferiscono aree direttamente tutelate ai sensi della Parte III del D.Lgs.42/2004 e, pertanto, […] non possono essere ritenute “idonee”, affermazione giuridicamente corretta e che costituisce soltanto il presupposto della successiva analisi sviluppata nel parere, nel quale il progetto viene specificamente valutato per i profili consegnati alla tutela del Ministero, senza che il giudizio espresso possa farsi discendere puramente e semplicemente dalla qualificazione dell’area. Né dalla lettura del parere trova riscontro la censura secondo cui la valutazione condotta dall’Amministrazione sarebbe affidata ad “affermazioni generiche e stereotipate, fondate su una preconcetta ostilità nei confronti dell’iniziativa”, dal momento che il giudizio è specificamente calibrato sulle caratteristiche dell’impianto e sulle modalità dell’intervento, apprezzate alla luce del contesto paesaggistico rilevante».

Infine, sulla valutazione degli impatti cumulativi, con particolare riferimento al paesaggio, il TAR Lazio sostiene che «neppure è apprezzabile favorevolmente la censura con la quale la ricorrente si duole della valutazione dell’impatto cumulativo, che sarebbe stata condotta anche tenendo conto degli impianti in fase di autorizzazione. Il parere, infatti, nonostante in più parti esprima tale concetto, rileva che “in esito alla valutazione di compatibilità del layout delle aree di impianto rispetto al contesto paesaggistico e ai valori tutelati permangono molteplici criticità in riferimento agli impatti negativi ed irreversibili prodotti in relazione alle dimensioni delle opere e alla contiguità con altri impianti autorizzati, condizioni che determinano un rilevante rischio di impatto cumulato, di alterazione e compromissione del paesaggio, delle relazioni storiche e visuali tra gli insediamenti storici, della trama agricola e dei fondali scenici”. La valutazione dell’effetto cumulo è stata, pertanto, condotta negativamente anche considerando i soli impianti già autorizzati».

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