La riforma di revisione costituzionale in tema di giustizia per cui andremo a votare il 22 e 23 marzo prossimi, contiene un paradosso positivo: è frutto di un governo di centro-destra ma è un decisivo passo per abbandonare definitivamente un ordinamento giudiziario nato dal fascismo
di Fabio Modesti
Siamo ancora colpiti da scorie delle fascismo? In tema di sistema e di ordinamento giudiziario per buona parte sì. Dobbiamo quindi difendere una riforma fondamentale per questo Paese, che riguarda la revisione costituzionale dell’ordinamento giudiziario per la separazione delle carriere dei magistrati dell’accusa e giudicanti, per il conseguente doppio Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e per l’istituzione dell’Alta corte disciplinare, approvata dal governo di centro-destra guidato da Giorgia Meloni (una “post fascista”, come viene etichettata). Il paradosso positivo è che essa è un passo decisivo per la fuoriuscita definitiva dal fascismo.
Oggi quella riforma (la legge costituzionale 30 ottobre 2025) deve essere valutata, per la sua entrata in vigore, dai cittadini attraverso il referendum confermativo, previsto dall’articolo 138 della Costituzione, del 22 e 23 marzo prossimi. Votare SÌ significa compiere un passo ulteriore e decisivo per l’uscita dell’ordinamento giudiziario di questo Paese dal fascismo. È ancora vigente il Codice penale fascista (Codice Rocco), certo modificato nel tempo ma ancora lì nella sua struttura codicistica e filosofica. Il Codice di procedura penale, invece, è stato riformato nel 1989 da Giuliano Vassalli e da Giandomenico Pisapia, segnando il passaggio dal processo inquisitorio (fascista e tipico dei regimi dittatoriali) a quello accusatorio con accusa e difesa sulla stessa linea di fronte ad un giudice terzo. Un ulteriore passo fu fatto dieci anni dopo con la riforma costituzionale dell’articolo 111 della Costituzione che sancì il principio del “giusto processo”. Quella riforma, per la quale «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata». dette veste e carattere costituzionale alla riforma del Codice di procedura penale. La separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice terzo doveva essere l’altra riforma che però non vide mai la luce.
La separazione delle carriere, oggi sottoposta a referendum confermativo, è quindi la prosecuzione naturale del percorso cominciato nel 1989 che le Commissioni bicamerali tra gli anni ’90 e il 2000 non hanno avuto il coraggio di portare in porto sotto la minaccia degli strascichi di Mani Pulite. Un principio, quello della separazione delle carriere, che il fascismo spazzò via introducendo l’unità delle carriere dei magistrati con l’ordinamento giudiziario voluto dall’allora Ministro Dino Grandi, certamente nell’ottica di sottomettere la magistratura al regime. E proprio per uscire da quell’ottica ordinamentale l’Assemblea costituente, non riuscendo a trovare una sintesi politica, inserì nel testo della Costituzione della Repubblica italiana la settima disposizione transitoria con la quale si stabilisce che «fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente».
Ecco, dopo la riforma del Codice di procedura penale, dopo la revisione costituzionale dell’articolo 111, questa è l’occasione ulteriore e decisiva per dar corso a quanto previsto da quella settima disposizione transitoria. Liberiamoci ora dalle scorie del fascismo che ancora ci sporcano e il 22 e 23 marzo votiamo un convinto SÌ.

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