Il Consiglio di Stato ha dichiarato legittime le norme della Regione Lazio per l’istituzione di monumenti naturali quali aree protette a tutti gli effetti ● La loro mancata classificazione nella legge quadro nazionale sulle aree protette non esclude che le Regioni possano istituirli
In copertina, il Castello della Cecchignola all’interno del Monumento Naturale della Cecchignola – foto ©RomaNatura
di Fabio Modesti
«Secondo un costante orientamento della Corte costituzionale, la potestà legislativa regionale in materia di tutela ambientale e paesaggistica consente di adottare misure di tutela ulteriori e/o maggiori, ben potendo la legislazione regionale fungere da strumento di ampliamento del livello della tutela di tali beni, secondo la c.d. logica delle tutele incrementali. Tale assunto trova conferma in numerose pronunce della Corte costituzionale, che ritengono ammissibili l’introduzione, da parte di leggi regionali, di previsioni di maggior tutela rispetto alla disciplina statale, il che è esattamente quanto avviene nel caso in esame, per il tramite della istituzione del monumento naturale denominato “Fosso della Cecchignola”». Così il Consiglio di Stato, 4ª Sezione, in una recente sentenza con la quale ha dichiarato legittime le norme della Regione Lazio che hanno portato all’istituzione del Monumento Naturale “Fosso della Cecchignola” in pieno tessuto urbano di Roma.
Al Consiglio di Stato si è rivolta una società proprietaria di alcuni suoli ricadenti nell’area protetta destinati, dal vigente piano regolatore (PRG) di Roma, per la quasi totalità a “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” e per la restante parte a “infrastrutture stradali”. In primo grado il TAR Lazio aveva respinto l’analogo ricorso della società immobiliare. Con l’istituzione del “Monumento Naturale”, ai sensi della legge regionale del Lazio sulle aree protette, le norme di salvaguardia operanti sul territorio erano quelle più restrittive relative alla zona “A” con inedificabilità assoluta di nuove costruzioni. Con il ricorso in primo grado e con quello successivo al Consiglio di Stato la società immobiliare ha eccepito l’incostituzionalità delle norme regionali relative ai “Monumenti Naturali” perché questo istituto di tutela (il “Monumento Naturale”, appunto) non è tra quelli elencati dalla legge quadro sulle aree protette (la legge n. 394/1991).

Secondo i ricorrenti l’elenco delle tipologie di aree protette indicato dalla legge nazionale non è suscettibile di variazione se non a seguito di deliberazione del Comitato per le aree naturali protette previsto dalla legge quadro e poi soppresso. E lo stesso Comitato, secondo la società ricorrente, avrebbe escluso la possibilità di individuare i “Monumenti Naturali” quali aree protette con la “famosa” deliberazione del 2 dicembre 1996 la stessa, per intenderci, nella quale fu stabilita l’assurda equiparazione dei Siti Natura 2000 ad aree protette a tutti gli effetti di legge. Una decisione del tutto illogica poi annullata con decreto del Ministro dell’Ambiente nel 2005.
Il Consiglio di Stato ha rigettato le richieste dell’appellante ricordando come la Corte costituzionale si sia già espressa sulle competenze costituzionali attinenti ai beni paesaggistici precisando che «la tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Il legislatore ordinario si è perciò ispirato in tale materia ad una logica incrementale delle tutele che è del tutto conforme al carattere primario del bene ambientale, cui peraltro si riferisce, collocato fra i principi fondamentali della Repubblica, l’art. 9 Cost. (sentenze n. 367 del 2007, n. 183 del 2006, n. 641 del 1987 e n. 151 del 1986). Tale logica, dal lato della Regione, opera sul piano procedimentale per addizione, e mai per sottrazione, nel senso che la competenza regionale può essere spesa al solo fine di arricchire il catalogo dei beni paesaggistici, in virtù della conoscenza che ne abbia l’autorità più vicina al territorio ove essi sorgono, e non già di alleggerirlo in forza di considerazioni confliggenti con quelle assunte dallo Stato, o comunque mosse dalla volontà di affermare la prevalenza di interessi opposti, facenti capo all’autonomia regionale, come accade nel settore del governo del territorio».
Per i giudici di Palazzo Spada «dal riportato formante giurisprudenziale si desume chiaramente che, diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellante, sia conforme al quadro costituzionale del riparto delle competenze legislative, una legge regionale che introduca nuovi vincoli o incrementi quelli esistenti. Ciò anche in considerazione del fatto che i monumenti naturali previsti e disciplinati dall’art. 6, della l. r. (del Lazio n.d.r.) 29/1997, integrano una categoria del tutto affine a quella delle aree naturali protette (parchi e riserve), di cui condividono scopi e funzioni, dalla quale si differenziano solo, come si avrà modo di specificare oltre, per il procedimento di formazione e le modalità di gestione. L’individuazione di un “monumento naturale” si traduce, infatti, nella valorizzazione di un elemento del paesaggio naturale – vegetale, geologico, geomorfologico, paleontologico, idrico – che presenti caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico». Ne scaturisce che anche le norme di salvaguardia applicate siano conformi al dettato costituzionale e rientrino nella competenze regionali. Quanto a queste ultime (le norme di salvaguardia dell’area protetta), peraltro, il Consiglio di Stato afferma che «contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, un conto è affermare correttamente che le norme paesaggistiche non possono essere derogate, altro conto è erroneamente dedurre da tale premessa che le norme paesaggistiche debbano costituire l’unica fonte di regolazione delle aree protette e dei monumenti naturali, posto che, come detto, nella logica delle tutele incrementali è ben possibile che tali aree siano protette in maniera più intensa da norme diverse, e più restrittive di quelle paesaggistiche dettate dal PTPR (piano territoriale paesaggistico regionale del Lazio n.d.r.)». Ossia, è vero che i piani paesaggistici sono sovraordinati ai piani territoriali ed alle norme regolatorie delle aree protette ma solo per gli aspetti paesaggistici e, comunque, possono essere superati da discipline più restrittive.
I Monumenti Naturali sacrificati
Non è solo il Lazio ad aver disciplinato quali aree protette i “Monumenti Naturali”. Altre Regioni lo hanno fatto in tempi diversi, alcuni molto risalenti. Il Piemonte tra le prime ed anche la Puglia circa 30 anni fa. Ma in quest’ultima Regione, nonostante la legge regionale del 1997 (la n. 19) che disciplina l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, neanche un “Monumento Naturale” è stato istituito. Dovrebbero servire (i “Monumenti Naturali” in Puglia) alla «conservazione, nella loro integrità, di singoli elementi o piccole superfici dell’ambiente naturale (formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, vegetazionali) di particolare pregio naturalistico e ambientale». Alberi vetusti e ulivi monumentali, manifestazioni geologiche e paleontologiche, scorci paesaggistici di grande valore potrebbero essere dichiarati “Monumenti Naturali” assumendo, ovviamente i necessari indennizzi economici, se dovuti. Invece si preferisce piangere quando una quercia secolare viene abbattuta oppure se una piantagione di ulivi di diversi secoli viene abbattuta per far posto ad impianti fotovoltaici per ottemperare alle follie di un Green Deal irragionevole e per questo pericoloso.

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