Il Consiglio di Stato ritiene che un territorio che ospita già impianti eolici può continuare a riceverne ● L’effetto selva e la valutazione di impatti cumulativi vanno a farsi benedire
In copertina, effetto selva di torri eoliche in area rurale creato con intelligenza artificiale DeeVid AI – ©Fabio Modesti
di Fabio Modesti
Le frasi più preoccupanti di una recente sentenza del Consiglio di Stato, 4ª sezione, riguardante la vicenda di impianti eolici in Basilicata nei territori dei Comuni di Montemilone e Venosa (Pz), sono le seguenti: «Occorre partire dal dato di fatto in sé non controverso secondo il quale l’impianto per cui è causa va a localizzarsi in un’area che si può definire “grigia”, in quanto anzitutto non è vincolata ai sensi del d. lgs. 42/2004 e poi non rientra allo stato né nelle “aree idonee” né nelle “aree inidonee” ai sensi del d. lgs. 199/2021. Ciò risulta, in particolare, dal parere 30 giugno 2022 del Ministero della cultura, che fa un lungo e dettagliato elenco di beni culturali che si trovano nelle vicinanze, ma non ne indica alcuno direttamente interessato dall’intervento. È per questa ragione quindi, secondo ogni logica, che la Commissione VIA afferma: “gli aerogeneratori ricadono in aree idonee per l’installazione di impianti FER”. Sempre a questo proposito, il rilievo della parte appellante per cui l’area costituirebbe una sorta di “polo energetico” non deriva da alcuna qualificazione normativa nota, ma risponde nondimeno a un dato sociologico, data la presenza nella zona di una pluralità di impianti. A fronte di tutto ciò, nel momento in cui ci si trova di fronte ad un’area “grigia” nel senso esposto, nella quale l’installazione di impianti eolici è proficua e vi è lo spazio fisico per installarne altri, è contraddittorio impedirlo esclusivamente sulla base del prodursi di un presunto “effetto selva” a causa della “visibilità” degli impianti nel paesaggio. Infatti, delle due l’una: o ad una più approfondita analisi risulta che lo spazio fisico per il nuovo impianto in realtà non c’è per ragioni tecniche, che vanno allora precisate, oppure risulta illogico richiamarsi a due caratteristiche – la visibilità e il concentrarsi di molti rotori – che sono essenziali ed ineliminabili per qualunque impianto della tipologia in esame, tenuto soprattutto conto del fatto che nel caso di specie la “visibilità” del paesaggio è già fortemente impattata da altri impianti preesistenti. Nel caso di specie, pertanto, appare del tutto insufficiente – pur nell’ampio spazio discrezionale dell’amministrazione sopra evidenziato – il generico richiamo a un presunto “effetto selva” su un paesaggio che è già connotato dalla “visibilità” di altri impianti dello stesso tipo (e, anzi, tale caratteristica risulterebbe in ipotesi una ragione per concentrare qui, e non altrove, impianti analoghi), ma risulta invece necessaria una motivazione specifica, in concreto, sul possibile pregiudizio alle matrici ambientali indicate nella direttiva V.I.A.».
Sono statuizioni preoccupanti per almeno due ordini di motivi. Il primo riguarda l’evidente carenza di motivazioni di diniego all’impianto, in sede di procedimento di valutazione di impatto ambientale, per impatti specifici e ben ponderati sulle matrici ambientali. E questo è un grosso problema delle pubbliche amministrazioni chiamate ad esprimersi con competenza in tali procedimenti. Il secondo riguarda una digressione “sociologica” dell’azienda che ha proposto il ricorso («per cui l’area costituirebbe una sorta di “polo energetico”») condivisa dal Consiglio di Stato che così si cimenta in considerazioni che forse esulano da quelle di puro diritto. Il territorio agricolo di questa parte della Basilicata e del sud Italia diventa così una zona industriale di fatto dove se già albergano decine e decine di torri eoliche alte anche 200 metri, possono ben albergarne altrettante fino ad esaurimento spazi. D’altra parte la zona interessata non è né carne né pesce, cioè non è definita “area idonea” all’installazione di impianti di rinnovabili ma non è neanche “area non idonea”, è un'”area grigia” e, si sa, nel grigiore accadono le cose più turpi.
La visione del “polo energetico” (in aree agricole che catastalmente ed urbanisticamente restano tali) sembra coniugarsi con quella contenuta nel decreto-legge n. 175/2025 “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”, appena approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati, con cui si dispone che «si considerano idonee per l’installazione di impianti a FER le seguenti aree: a) i siti ove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento». Ma nel caso esaminato dal Consiglio di Stato non di un progetto di revamping o di potenziamento degli impianti esistenti con differente dislocazione degli aerogeneratori si tratta ma di nuovi impianti che si sommano a quelli esistenti. E la variazione di superficie occupata molto probabilmente è ben oltre il 20 per cento di quella originaria.

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