I confini del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise sono stati ampliati nel 1976 ma nel testo del decreto del Presidente della Repubblica alcuni Comuni laziali non sono citati mentre nella cartografia i loro territori sono nel parco ● Per il Consiglio di Stato i confini cartografati prevalgono sul testo del decreto
In copertina, i confini del parco nazionale d’Abruzzo,Lazio e Molise – ©PNALM
di Fabio Modesti
La vicenda è antica, riguarda i confini effettivi del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ed il contenzioso amministrativo che si è concluso nei primi giorni di quest’anno con la sentenza del Consiglio di Stato, VI sez., presieduta da Giancarlo Montedoro.
La storia giudiziaria viene riassunta così in un comunicato stampa dell’ente parco: «Giunge a conclusione il contenzioso sui confini del parco nel versante laziale. Con Sentenza n. 104 del 07 gennaio 2026, il Consiglio di Stato, pronunciandosi in via definitiva, ha rigettato l’impugnazione proposta da un’azienda faunistico-venatoria, avverso la pronuncia con cui il TAR Lazio-Roma aveva chiarito che il confine del parco è quello rappresentato dalla cartografia allegata al d.P.R. del 1976. La vicenda nasceva dal ricorso proposto dall’ente parco contro un provvedimento di rinnovo della concessione all’azienda faunistico-venatoria sita nel Comune di San Biagio Saracinisco (FR). Nella circostanza il parco aveva lamentato una sovrapposizione fra i confini dell’azienda stessa e quelli del territorio dell’area protetta: sovrapposizione chiaramente non tollerabile, dato il generale divieto di caccia previsto per legge nelle aree protette. Per poter dirimere la questione, però, occorreva definire preliminarmente la reale attestazione dei confini del parco nel versante laziale e definire quale fosse la situazione reale visto che il parco considerava validi quelli di cui alla cartografia allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 1976. Questo provvedimento, lungamente atteso, consentì di includere nel parco tutta l’area del Monte Marsicano ed altri territori del versante abruzzese. Tuttavia la cartografia allegata e parte integrante del provvedimento normativo ridisegnava anche il perimetro nel versante laziale. Per dirimere la vicenda il TAR del Lazio affidava le verifiche, tecniche e amministrative a ISPRA, che nel suo parere forniva una lettura coerente con quella sostenuta dal Servizio legale dell’ente. All’esito dell’istruttoria il giudice amministrativo, con sentenza dell’autunno 2024, aveva infine chiarito e deciso che i confini del Parco nel versante laziale erano quelli ampliati col D.P.R. del 1976.
La decisione del Consiglio di Stato
Contro tale decisione avevano proposto appello l’azienda faunistico-venatoria interessata e la Regione Lazio, mentre il Comune di Campoli aveva proposto opposizione di terzo lamentando di non essere stato coinvolto nella decisione di primo grado. Il Consiglio di Stato, con la sentenza dello scorso 7 gennaio, ha confermato la decisione del TAR Lazio, stabilendo che per l’individuazione del perimetro del territorio del Parco, nel versante laziale non può che farsi riferimento alla cartografia allegata al D.P.R. del ’76, che interveniva nel rispetto delle forme prescritte dalla normativa dell’epoca. La sentenza chiarisce in modo definitivo ed inequivocabile una situazione che si trascinava da troppo tempo, determinando equivoci e criticità, e che ora consentirà di attestare i confini esterni del Parco lungo le linee individuate per legge».
C’è da aggiungere qualcos’altro al comunicato ufficiale del parco nazionale. E cioè che il Comune di Campoli Appennino (FR) ha preso atto (e quindi condiviso) della delimitazione scaturente dal dPR del 1976 nella seduta della Comunità del Parco (organo assembleare di tutti gli enti locali e territoriali interessati dal parco) del 22 dicembre 2021. Questo elemento non è di poco conto pur nella oggettiva situazione nella quale si sono trovati i Comuni del territorio laziale inclusi nel nuovo perimetro del parco senza essere stati consultati (e forse per errore). Infatti, la cartografia allegata al dPR del 1976 include i territori dei Comuni laziali pur se nel testo del decreto non se ne faccia alcun riferimento. Una situazione veramente surreale che evidenzia come i procedimenti di istituzione di aree protette in molti casi siano affetti da istruttorie superficiali ma anche di come in quei procedimenti l’attenzione degli enti locali e territoriali sia molto inferiore al necessario.

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