La Corte di Giustizia UE interpreta i divieti della direttiva “Uccelli” nel caso di tagli di boschi ● Il parametro della presenza di almeno dieci coppie nidificanti per ettaro
In copertina, Codibugnolo (Aegithalos caudatus), specie tutelata dalla Direttiva “Uccelli” – foto ©Francesco Ambrosi
di Fabio Modesti
Com’è difficile tentare l’ermeneutica dell’ermeneutica, ossia interpretare l’interpretazione giuridica di una norma dell’Unione Europea affidata alla Corte di Giustizia. La questione riguarda i divieti indicati all’articolo 5 della direttiva “Uccelli” UE applicati al taglio “a raso” (totale) o parziale di boschi che ospitano specie di uccelli selvatici tutelati dalla stessa direttiva. Questione posta dalla Corte Suprema dell’Estonia chiamata a dirimere un contenzioso sorto a seguito della sospensione di lavori forestali da parte delle autorità ambientali estoni. La sentenza della Corte di Giustizia UE è piuttosto complessa ed, appunto, di difficile decodificazione. I divieti indicati nell’articolo 5 della direttiva “Uccelli” riguardano gli esemplari di specie di uccelli particolarmente protette elencate nell’Allegato I alla direttiva e sono di diverso tipo: vanno da quello di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo, a quello di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi, a quello «di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote», a quello di «disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva», infine a quello di di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.
Il caso estone
In Estonia alcune società avevano ottenuto i diritti di taglio a raso e parziali di alcuni impianti boschivi produttivi. Le autorità ambientali estoni quattro anni fa hanno però sospeso, con diversi provvedimenti, l’efficacia delle autorizzazioni al taglio «sulla constatazione secondo cui è scientificamente provato che in ogni foresta si riproduce almeno una coppia di uccelli per ettaro, ragion per cui la prosecuzione dei lavori di disboscamento comporterebbe il rischio concreto di perturbare gli uccelli durante il periodo di riproduzione e di dipendenza e di distruggerne o danneggiarne i nidi. I secondi provvedimenti inibitori […] indicano, inoltre, che le visite sui terreni interessati hanno consentito di constatare, in ciascuna delle due fattispecie, una nidificazione certa, probabile o possibile di dieci diverse specie di uccelli sui terreni interessati». La Corte Suprema estone, chiamata ad esprimersi definitivamente sulla vicenda, ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE una serie di questioni interpretative relative ai citati divieti contenuti nella direttiva “Uccelli” 2009/147/CE (ex 79/409 CEE). E la Corte europea ha definito l’interpretazione alla quale i giudici estoni e di tutti i Paesi membri dell’UE devono attenersi in situazioni analoghe. Il divieto previsto dalla lettera d) dell’articolo 5 della direttiva (ossia il divieto di disturbo degli uccelli selvatici durante il periodo di riproduzione e di dipendenza) «si applica a condizione che sia necessario per prevenire perturbazioni che avrebbero conseguenze significative sull’obiettivo di mantenere o di adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico ad un livello che corrisponde, in particolare, alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative». Mentre i divieti previsti dalle lettere a) e b) dell’articolo 5 della direttiva (ossia uccidere o catturare deliberatamente con qualsiasi metodo gli esemplari di uccelli selvatici protetti e distruggere o danneggiare deliberatamente i nidi e le uova ed asportare i nidi) sono divieti assoluti che non soggiacciono ad alcuna condizione e si devono applicare a tutte le attività umane economiche e non. Inoltre – afferma la Corte di Giustizia UE – la realizzazione di interventi di taglio a raso o di tagli parziali nel periodo di riproduzione e di dipendenza degli uccelli in boschi in cui nidifichino circa dieci coppie di uccelli per ettaro, ma nei quali non siano state ritrovate nidificazioni di specie di uccelli in uno stato di conservazione sfavorevole, devono osservare il divieto di uccidere o catturare esemplari e di distruggere o danneggiare nidi e uova. Se però questi interventi possono avere conseguenze significative sull’obiettivo di mantenere o di adeguare a un livello soddisfacente la popolazione delle specie di uccelli interessate, si applica il divieto di disturbo degli uccelli selvatici durante il periodo di riproduzione e di dipendenza. In tutto questo è evidente il ruolo fondamentale della procedura preventiva di valutazione di incidenza che deve verificare, appunto, condizioni e circostanze evidenziate dalla Corte di Giustizia.

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