In tempi di semplificazioni a livello europeo, l’avvocata generale dell’UE sostiene che per la proroga del funzionamento di un impianto eolico sia necessario il coinvolgimento dei cittadini secondo la Convenzione di Aarhus
In copertina, impianto eolico in territorio di Minervino Murge (Puglia) – foto ©Fabio Modesti
di Fabio Modesti
Le autorità pubbliche competenti ad autorizzare la prosecuzione dell’attività di un impianto eolico devono prevedere la partecipazione dei cittadini nel procedimento ai sensi della Convenzione di Aarhus. È questa la conclusione cui è giunta l’avvocata generale dell’UE, Laila Medina, nella causa riguardante la prosecuzione per 10 anni dell’autorizzazione ambientale di un impianto eolico composto da 10 turbine nel comune di Leuze-en-Hainaut (Belgio). La Corte di Giustizia UE è stata chiamata in causa dal Consiglio di Stato del Belgio che ha chiesto ai giudici dell’Unione se le previsioni della Convenzione di Aarhus si applichino anche al caso in questione in quanto «attività rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della convenzione» esigendo una fase di partecipazione del pubblico «e se tale disposizione, nel suo complesso, osti a una normativa nazionale che non prevede la partecipazione del pubblico ai fini di siffatta proroga. Tale causa offre alla Corte l’occasione di interpretare l’articolo 6, paragrafo 10, della convenzione di Aarhus, ai sensi del quale i requisiti in materia di partecipazione del pubblico di cui ai paragrafi da 2 a 9 dell’articolo 6 si applicano, mutatis mutandis e ove opportuno, nei casi in cui un’autorità pubblica proceda al riesame o all’adeguamento delle condizioni di esercizio di una delle attività di cui al paragrafo 1. Più in particolare, la Corte esaminerà la questione se la proroga della durata di un’attività rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), debba essere considerata un riesame o un adeguamento delle condizioni di esercizio dell’attività in questione e, pertanto, richieda la partecipazione del pubblico, ove ritenuto opportuno».
La conclusione che l’avvocata generale UE Medina propone alla Corte di Giustizia è abbastanza chiara: «una decisione che proroga la durata di un’attività modifica le sue condizioni di esercizio e, a sua volta, determina l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 10, della convenzione. Non posso concordare con l’argomento del governo belga secondo cui l’articolo 6, paragrafo 10, non trova applicazione in quanto non vi sarebbero state modifiche nelle condizioni originarie in cui l’attività in questione era esercitata; l’assenza di siffatte modifiche non altera il fatto che la durata complessiva iniziale di 20 anni è stata prorogata della metà, determinando una modifica nelle condizioni di esercizio iniziali. Per quanto concerne l’opportunità di organizzare la partecipazione del pubblico, le autorità dispongono, come ho già rilevato, di una discrezionalità che, tuttavia, deve essere esercitata nel rispetto degli obiettivi della convenzione di Aarhus. Per quanto riguarda il rinnovo dell’autorizzazione, la convenzione non fissa alcuna soglia “aritmetica” al di là della quale è opportuno prevedere la partecipazione del pubblico. Tale decisione deve essere adottata sulla base di criteri sostanziali. L’opportunità della partecipazione del pubblico in caso di rinnovo di un’autorizzazione e la valutazione concernente la presenza di effetti significativi sull’ambiente possono dipendere, in particolare, dalla natura dell’attività oggetto di rinnovo e dalla durata della proroga. È altresì importante tener conto della questione se, nelle precedenti fasi di partecipazione del pubblico, quest’ultimo sia stato informato in merito a possibili prolungamenti dell’autorizzazione nel futuro e abbia quindi avuto la possibilità di esprimersi sui connessi effetti sull’ambiente. In ogni caso, una proroga significativa della durata inizialmente autorizzata di un’attività è un forte indizio dell’opportunità di avere una fase di partecipazione del pubblico. Quanto precede è conforme all’obiettivo della partecipazione del pubblico consistente nell’offrire a quest’ultimo l’opportunità di esprimere le sue preoccupazioni».
Di conseguenza L’articolo 6, paragrafo 10, della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale «deve essere interpretato nel senso che impone alle autorità pubbliche di valutare l’opportunità di avere una fase di partecipazione del pubblico in caso di proroga, per un periodo di 10 anni, dell’autorizzazione di un parco eolico inizialmente autorizzato per 20 anni e nel senso che osta a un regime giuridico nel quale la procedura di rinnovo dell’autorizzazione di siffatta attività non include l’obbligo dell’autorità pubblica di valutare l’opportunità che vi sia una fase di partecipazione del pubblico».

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