Il PAUR, provvedimento autorizzativo unico regionale, è diventato lo spauracchio di chi gestisce le aree protette nazionali e regionali ● Anche per interventi che riguardano il territorio tutelato è possibile, attraverso le conferenze dei servizi, derogare a divieti e prescrizioni dei piani dei parchi e dei regolamenti ● Ma il Consiglio di Stato mette un freno importante
In copertina, scorcio di una trincea della linea gotica tedesca durante la II guerra mondiale nel Parco regionale delle Alpi Apuane – foto ©Ente Parco regionale delle Alpi Apuane
di Fabio Modesti
È diventato lo spauracchio di amministratori, direttori e dipendenti degli enti gestori di parchi e riserve naturali nazionali e regionali. Si chiama Paur (provvedimento unico autorizzativo regionale) ed è lo strumento amministrativo con cui governi e Parlamento hanno inteso velocizzare i procedimenti amministrativi finalizzati ad autorizzare impianti industriali, attività economiche ed anche impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Fer). Al Paur si arriva attraverso conferenze dei servizi nelle quali le amministrazioni interessate esprimono i propri pareri, le proprie autorizzazioni ed i propri nulla osta. Le conferenze dei servizi vengono convocate dalla Regione competente oppure, se il progetto viene assoggettato a valutazioni ambientali, dall’amministrazione delegata a esprimere la valutazione (Province o Comuni oppure gli stessi enti parco). La norma che regola la conferenza dei servizi (l’articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 modificata nel corso degli anni soprattutto per quanto riguarda proprio questo strumento procedimentale) prevede che l’autorità procedente formuli la conclusione dei lavori «sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza». Su questo aspetto delle “posizioni prevalenti” si è espresso recentemente il Consiglio di Stato con una importante sentenza relativa ad un diniego di nulla osta formulato dall’ente parco delle Alpi Apuane alla realizzazione di una nuova strada in una cava inutilizzata.
Anche per i pareri uno non vale uno
La IV Sezione del Consiglio di Stato afferma infatti che «la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso il secondo motivo del ricorso di primo grado con il quale era stata dedotta la illegittimità della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in ragione dell’assunto che essa sarebbe stata adottata in maniera non conforme rispetto alle posizioni prevalenti emerse nell’ambito della conferenza di servizi stessa, come invece imposto dall’art. 14-ter, legge 241/1990. L’appellante argomenta tale conclusione sulla base del rilievo per cui, su otto amministrazioni partecipanti, solo due hanno espresso parere contrario, cosicché l’Autorità procedente, ovvero il Parco, avrebbe dovuto prendere atto della posizione prevalente favorevole al rilascio del provvedimento autorizzativo. Ciò anche in considerazione dell’ulteriore circostanza per cui i pareri negativi espressi dal Parco e dalla Soprintendenza, oltre ad essere motivati in maniera apodittica, non avrebbero, in radice, dovuto essere considerati al fine di determinare, nell’ambito della conferenza di servizi, le posizioni prevalenti, in quanto illegittimi nella misura in cui avrebbero tratto le mosse da un presupposto inesistente, vale a dire la sopraggiunta rinaturalizzazione della cava». Ma per i giudici di Palazzo Spada «la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è saldamente orientata nel senso di ritenere che il concetto di “prevalenza” delle posizioni non si traduca in una maggioranza numerico-quantitativa, ma in una misura “qualitativa-sostanziale o di peso in rapporto all’interesse specifico tutelato”; una misura che l’amministrazione procedente deve determinare con discrezionalità e motivazione, bilanciando e contemperando gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento. […] I pareri contrari espressi dalla Soprintendenza e dal Parco riguardano la compatibilità ambientale e paesaggistica dell’intervento, oltre che il rilascio del necessario nulla osta del Parco, trattandosi di “area contigua zona di cava”, come identificata dalla l.r. 65/1997 e dal Piano Parco. Gli interessi di cui sono portatori i predetti Enti, di natura paesaggistica, ambientale, idrogeologica e naturalistica, rivestono un peso specifico particolarmente rilevante, al fine della valutazione dell’incidenza complessiva del progetto sul contesto circostante, rispetto a quelli tutelati dagli enti che si sono espressi favorevolmente (emissioni diffuse, impatto acustico, conformità urbanistica e sicurezza luoghi di lavoro)». Insomma, in sede di conferenza dei servizi finalizzata al rilascio del Paur, non tutti i pareri sono uguali, alcuni hanno un peso maggiore. Soprattutto nel caso in cui il progetto riguardi il territorio di un’area protetta per la tutela della quale il parere espresso dall’ente parco ed il «necessario» nulla osta (oppure il suo diniego) assume, assieme a quello della Soprintendenza paesaggistica, rilevanza maggiore e dirimente rispetto ai pareri ed alle posizioni delle altre amministrazioni. Chi ha competenza nel rilascio di Paur attraverso le conferenze dei servizi, anche con le procedure di valutazione di impatto ambientale, prendano buona nota.

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